mar 26 2009

Tetto 4% su mutui variabili

Pubblicato da alle 6:07 am in Notizie Mutui

Le norme previste dal decreto anti-crisi che fissano un tetto del 4% per i mutui variabili sulla prima casa, con accollo dello Stato degli importi eccedenti, sono operative.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto il provvedimento che consente l’applicazione concreta dell’aiuto per le famiglie in difficoltà con il caro-mutui, attuando le norme del decreto e stabilendo le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari degli intestatari dei mutui che, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe Tributaria, posseggono i requisiti per godere dell’agevolazione.

Le norme applicative previste dal provvedimento dell’Agenzia fiscale, ricordate in un breve vademecum diffuso dalle Entrate.

L’agevolazione spetta agli intestatari di un mutuo a tasso variabile sulle rate da pagare nel 2009. E’ necessario però che il mutuo sia legato ad un contratto per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, con la sola eccezione di quelle di categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione del decreto legge n. 93/2008 con effetto sul conto di finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in cui lo stesso conto ha un saldo pari a zero. Al riguardo, si ricorda che i soggetti aventi diritto, ma non individuati dall’Agenzia delle Entrate, possono comunque richiedere alla banca o all’intermediario finanziario mutuante di poter beneficiare dell’agevolazione, mediante presentazione di una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti.

Le quote delle rate a carico dello Stato, come previsto dal Dl anticrisi, sono anticipate dalle banche e dagli istituti finanziari, a cui è attribuito un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. I beneficiari del credito d’imposta, pari alla parte di rata a carico dello Stato, dovranno indicarne l’ammontare maturato e il relativo utilizzo in una sezione ad hoc del modello 770/2010 relativo all’anno 2009. 

I file relativi ai beneficiari viaggiano dall’Agenzia delle Entrate alle banche e agli intermediari finanziari via Entratel, il sistema telematico che il fisco utilizza anche per le dichiarazioni dei redditi. Essi rimarranno in linea nell’area protetta del sito solo per 15 giorni dalla data in cui sono resi consultabili; a ciascun istituto di credito sarà destinato un file riguardante i soli mutui da esso erogati.

E’ prevista una destinazione ”unica” e sicura dei dati dei mutuatari che vengono inviati alle banche. Per assicurare un’ampia tutela dei dati personali, il primo passo dell’operazione consiste nella preventiva individuazione e quindi comunicazione, da parte di ciascuna banca o intermediario finanziario, del nominativo dell’unico e solo responsabile della banca designato a ricevere i dati dei mutuatari. Tutto avviene attraverso una casella di posta elettronica protetta e con meccanismi di conferma e garanzia per l’utilizzo dei dati. 

L’Agenzia delle Entrate monitorerà le operazioni, e dovrà comunicare ogni mese alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia gli importi delle compensazioni effettuate da banche e intermediari finanziari con l’apposito codice tributo. 

Fonte:Demanio:re

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