'News Mutui'

ott 02 2008

Le imposte da applicare sul contratto di Mutui e Finanziamenti

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

Le imposte da applicare sul contratto di finanziamento sono diverse a seconda del soggetto che concede il mutuo per l’acquisto della casa. Nel caso in cui il contratto di mutuo sia stipulato con una banca è assoggettato all’imposta sostitutiva sui finanziamenti, le cui caratteristiche saranno illustrate più avanti. Limitatamente ai mutui concessi ai propri dipendenti ed iscritti per l’acquisto di abitazioni, l’imposta sostitutiva sui finanziamenti deve essere corrisposta anche dagli enti (istituti, fondi e casse) previdenziali. Se, invece, il finanziamento è effettuato da un’impresa non bancaria (ad es. società finanziaria) si applicano le imposte ordinarie previste sugli atti (a carico generalmente del soggetto finanziato), tra queste:

  • l’imposta di registro fissa sul contratto di finanziamento (pari a 168 euro);
  • l’imposta proporzionale (nella misura di 0,50%) sulle garanzie rilasciate da soggetto diverso dal debitore;
  • l’imposta proporzionale ipotecaria per l’iscrizione (2%) e la cancellazione (0,50%) delle ipoteche concesse;
  • l’imposta fissa di bollo sul contratto di finanziamento (pari a 14,62 euro per ogni foglio) e sulle ricevute di pagamento delle rate (attualmente 1,81 euro per esemplare);
  • l’imposta proporzionale di bollo (nella misura del 12 per mille) sulle cambiali rilasciate.

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI
Il contratto di mutuo per l’acquisto di un’abitazione come tutte le altre operazioni di finanziamento (di durata superiore ai 18 mesi) effettuate da banche residenti è assoggettato ad un particolare regime fiscale consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte che gravano sul finanziamento e sugli atti ad esso connessi. In pratica, l’applicazione dell’imposta sostitutiva determina l’esenzione dall’imposta di bollo, dall’imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. L’applicazione dell’imposta sostitutiva non determina invece l’esenzione totale dell’imposizione sulle cambiali, emesse in relazione alle operazioni di finanziamento bancario a medio e lungo termine, che rimangono soggette ad imposta di bollo nella misura dello 0,1 per mille (anziché del 12 per mille). L’imposta sostitutiva si applica indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia o meno assistito da garanzie, in particolare, da garanzie ipotecarie. L’imposta sostitutiva pur essendo dovuta dalle banche finanziatrici, di fatto, grava sui clienti, ai quali la banca usa addebitare una somma corrispondente all’imposta dovuta che, pertanto, incide sui costi del finanziamento.

ALIQUOTA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e lungo termine (cioè quelli la cui durata supera i 18 mesi) è pari allo 0,25% o al 2% dell’importo erogato, a seconda delle finalità per le quali sono erogati. Più specificatamente, nei confronti delle persone fisiche l’aliquota dell’imposta sostitutiva è dello 0,25% sull’importo del finanziamento erogato per finalità di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile che possiede i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”. Le agevolazioni “prima casa” si applicano allorquando ricorrono una serie di condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro (o dell’IVA) dovuta in sede di trasferimento di tali immobili. E’ importante ricordare che la nozione di “prima casa” non coincide con il concetto di “abitazione principale”, definita come l’abitazione nella quale “il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Conseguentemente il finanziamento destinato all’acquisto, costruzione e/o ristrutturazione dell’abitazione principale è soggetto all’imposta sostitutiva con l’aliquota dello 0,25% soltanto nel caso in cui l’immobile sia acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

L’aliquota d’imposta sostitutiva dello 0,25% si applica anche alle operazioni di finanziamento destinate all’acquisto, costruzione e ristrutturazione delle pertinenze di abitazioni, che abbiano i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni c.d. “prima casa”. In buona sostanza, ai fini dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari, le pertinenze hanno lo stesso trattamento dell’immobile ad uso abitativo al quale accedono. Se, invece, il mutuo è finalizzato all’acquisto, costruzione e ristrutturazione di un’abitazione che non possiede i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” (come ad esempio una seconda casa ), l’aliquota è del 2%.

Immobili diversi dalle abitazioni
Anche sulle operazioni di finanziamento bancario erogato per l’acquisto, costruzione, ristrutturazione, eccetera, di immobili che non costituiscono abitazioni (ad esempio, negozi, terreni, magazzini) si applica l’aliquota d’imposta sostitutiva dello 0,25%.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE
Per l’applicazione della minore aliquota dello 0,25% è necessaria la richiesta del mutuatariopersona fisica, con dichiarazione da rendersi nel contratto di mutuo, dalla quale risulti che il prestito non rientra nella fattispecie assoggettata all’aliquota del 2%. Se il finanziamento è cointestato, è necessario che la dichiarazione venga resa da tutti i mutuatari, dal momento che l’aliquota d’imposta sostitutiva da applicare è individuata sulla base della destinazione attribuita ad ogni quota parte del finanziamento erogata a ciascuno dei mutuatari. Nel caso, ad esempio, di mutuo cointestato tra due soggetti per l’acquisto in comproprietà di abitazione costituente prima casa per uno solo dei cointestatari, si applica l’aliquota del 2% alla quota parte del finanziamento erogata al soggetto mutuatario che acquista l’immobile, ad uso abitativo, non rientrante nel regime agevolativo “prima casa”, mentre si applica l’aliquota dello 0,25% alla quota restante.

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set 02 2008

A Luglio TASSI record dei MUTUI

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

Nuovo massimo record per i tassi applicati dalle banche alle famiglie sui mutui casa. A luglio, secondo gli ultimi dati della Banca d’Italia, i tassi per i nuovi finanziamenti oltre dieci anni legati all’acquisto di abitazioni sono saliti oltre il 6%. Tassi così alti non si registravano dall’agosto 2002. Il tasso medio per le nuove operazioni sale al 5,92% dal 5,84% di giugno mentre il taeg, comprende le spese di istruttoria, balza al 6,07% (5,98%).

Fonte : IlSole24Ore

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set 01 2008

Rinegoziare il Mutuo: soluzioni per abbassare la RATA

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

"Decisivo più che mai nella scelta sarà il raffronto tra l’importo (crescente) della rata e il reddito disponibile (spesso con poche prospettive di crescita).
In ogni caso, ci saranno tre mesi di tempo per decidere se aderire alla proposta Tremonti, se optare per una delle alternative Bersani oppure se lasciare le cose come stanno e seguire l’originario piano di ammortamento.

La rinegoziazione "coattiva" targata Tremonti, per esempio, è l’unica via per obbligare le banche ad alleggerire mutui diventati troppi gravosi. Ma è un congegno che se ha il vantaggio di abbassare subito la rata in modo certo e significativo, presenta lo svantaggio – non secondario – di convertire il mutuo originario in un prestito senza più una durata predeterminabile e con la possibilità di esporre a un rimborso molto più alto ed esoso rispetto a quello preventivato con il primo prestito.

Dal 1° gennaio 2009, infatti, accettando l’offerta di rinegoziazione frutto dell’accordo Abi-Governo, si verserà una rata fissa bloccata sulla media dei tassi applicati nel 2006. Ciò vuol dire inferiori anche del 2% rispetto ai livelli attuali. La differenza tra la rata variabile di base e la nuova rata fissa (di minore entità) confluirà su un altro conto (denominato "conto di finanziamento accessorio"), al quale verrà applicato un tasso d’interesse pari, di norma, all’Irs a 10 anni maggiorato di uno spread dello 0,5%, che il mutuatario dovrà saldare, sempre con rate fisse, dopo aver rimborsato il mutuo-base. Fissato il tasso di interesse "accessorio" e il numero delle rate extra da pagare, si aprono cioè tre scenari:

1) se l’Irs salirà ancora prima della chiusura del mutuo-base, il residuo sul conto accessorio aumenterà e si allungherà il numero delle rate extra;

2) se l’Irs, viceversa scenderà l’importo del conto accessorio diminuirà e di conseguenza sarà minore il numero delle rate da pagare;

3) se poi, nella migliore delle ipotesi per il mutuatario, i tassi di mercato scenderanno fino a che la vecchia rata variabile sia inferiore alla nuova rata fissa la differenza andrà a "credito" e potrà essere scalata dal conto accessorio."

Tratto da il Sole24Ore

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ago 31 2008

Mutui: Rinegoziare le Rate conviene?

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

Rinegoziare il mutuo per la casa: da oggi oltre un milione di italiani che lo hanno contratto entro il 28 maggio 2008 riceveranno dalla propria banca una lettera con i termini dell’offerta, a seguito della convenzione siglata fra Abi e ministero dell’Economia. Alleggerire la rata, tornando a quella di due anni fa per respirare un po’, o tenersi le condizioni attuali? È il bivio che si troveranno ad affrontare i clienti, con tre mesi di tempo per decidere.

Finora hanno aderito circa 370 le banche ad aver aderito all’offerta, con una ‘copertura’ di oltre il 91% degli sportelli. La rinegoziazione delle rate è l’opzione prevista dalla convenzione ministero dell’Economia-Abi. Riguarda i mutui a tasso variabile e a rata variabile contratti entro il 28 maggio 2008 finalizzati all’acquisto della prima casa. Possono aderire all’offerta anche i mutuatari inadempienti alla data del 28 maggio 2008. La procedura prevede una riduzione dell’importo delle rate, che diventeranno a tasso fisso a partire dalla terza rata successiva all’adesione della proposta.
La differenza tra la vecchia e la nuova rata confluirà in un conto accessorio su cui grava il
tasso Irs a 10 anni, che può aumentare fino allo 0,5%, e che sarà rimborsato dopo l’estinzione del mutuo. Anche nel caso di una rinegoziazione non ci sono penali per l’estinzione anticipata del mutuo o del conto accessorio.

Ma nella lettera informativa le banche sono tenute a prospettare altre opzioni, oltre alla rinegoziazione, come la surroga del mutuo (spostare il prestito in un’altra banca a condizioni migliori) o la sua sostituzione (estinguere il vecchio mutuo e accenderne uno nuovo in un altro istituto).

Fonte : Panorama

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