'News Mutui'

ott 27 2008

Crisi Mutui: vertice Mondiale a metà Novembre

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

La macchina per rispondere in modo sistemico alla crisi finanziaria mondiale si è mossa con rapidità: la Casa Bianca ha annunciato ieri che il vetrice del G-20 per adattare l’evoluzione dei mercati e del capitalismo alle sfide della globalizzazione si terrà sabato 15 novembre a Washington. La notizia giunge a pochi giorni dal vertice di Camp David di sabato scorso, quando George W. Bush, Nicolas Sarkozy e Manuel Barroso decisero di convocare l’incontro prima della fine dell’anno: il leader analizzeranno i progressi compiuti per rafforzare la crisi finanziaria, cercare di avere una comprensione comune delle cause che l’hanno provocata ed evitare ripetizioni, si raggiungerà un accordo su misure e principi comuni per riformare regole e regimi istituzionali per i settori finanziari, ha detto ieri Dana Parino, la portavoce della Casa Bianca.

Fonte Finanza.com

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ott 13 2008

Tassi Euribor in discesa… Si ricomincia a sperare

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

I tassi interbancari in euro hanno dato segnali di lento ma effettivo riavvicinamento a quello di riferimento fissato dalla Bce al 3,75 per cento. L’Euribor a una settimana ha ceduto 26 punti base calando così – ed è il terzo giorno consecutivo – a 4,37% da 4,63%. E si tratta del saldo negativo più consistente dell’anno, come ha fatto notare la banca centrale da Francoforte. Il tasso a tre mesi è sceso dal 5,393% al 5,318%, il fixing dell’Euribor a un mese si è attestato a 5,024% da 5,126%. Nel complesso tutte le scadenze sino a un anno hanno registrato limature. Anche il Libor a tre mesi, il tasso interbancario della piazza di Londra in dollari, ha ceduto 9 punti base.

Fonte : Sole24Ore

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ott 13 2008

Crisi Mutui, un pò di respiro dopo il piano varato a Parigi

Pubblicato da Il Conte in News Borse, Notizie Mutui

Rimbalzano le Borse europee a un giorno dal via libera al piano anticrisi messo a punto dai leader dell’Unione Europea. L’indice paneuropeo Dj Stoxx 600 strappa circa 6 punti percentuali in apertura per poi conferma i guadagni di oltre 5 punti percentuali (+5,74%), sulla spinta di una seduta positiva per le Borse asiatiche e un avvio in deciso rialzo a Wall Street.

A guidare i guadagni è proprio Piazza Affari che vede lo S&P/Mib recuperare ben 6,9 punti percentuali, mentre seguono Londra (+4,85%), Parigi (+6,05%) e Francoforte (+5,87%). Diversi i titoli sospesi per eccesso di rialzo. In forte recupero nel Vecchio Continente proprio i titoli bancari, maggiormente tartassati dalla crisi scatenata ormai più di un anno fa dalla tempesta dei mutui «subprime» statunitensi. In salita anche i petroliferi sulla spinta del petrolio, tornato nella notte sopra la soglia degli 81 dollari al barile.

Fonte : Il Messaggero

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ott 02 2008

Le imposte da applicare sul contratto di Mutui e Finanziamenti

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

Le imposte da applicare sul contratto di finanziamento sono diverse a seconda del soggetto che concede il mutuo per l’acquisto della casa. Nel caso in cui il contratto di mutuo sia stipulato con una banca è assoggettato all’imposta sostitutiva sui finanziamenti, le cui caratteristiche saranno illustrate più avanti. Limitatamente ai mutui concessi ai propri dipendenti ed iscritti per l’acquisto di abitazioni, l’imposta sostitutiva sui finanziamenti deve essere corrisposta anche dagli enti (istituti, fondi e casse) previdenziali. Se, invece, il finanziamento è effettuato da un’impresa non bancaria (ad es. società finanziaria) si applicano le imposte ordinarie previste sugli atti (a carico generalmente del soggetto finanziato), tra queste:

  • l’imposta di registro fissa sul contratto di finanziamento (pari a 168 euro);
  • l’imposta proporzionale (nella misura di 0,50%) sulle garanzie rilasciate da soggetto diverso dal debitore;
  • l’imposta proporzionale ipotecaria per l’iscrizione (2%) e la cancellazione (0,50%) delle ipoteche concesse;
  • l’imposta fissa di bollo sul contratto di finanziamento (pari a 14,62 euro per ogni foglio) e sulle ricevute di pagamento delle rate (attualmente 1,81 euro per esemplare);
  • l’imposta proporzionale di bollo (nella misura del 12 per mille) sulle cambiali rilasciate.

L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI
Il contratto di mutuo per l’acquisto di un’abitazione come tutte le altre operazioni di finanziamento (di durata superiore ai 18 mesi) effettuate da banche residenti è assoggettato ad un particolare regime fiscale consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte che gravano sul finanziamento e sugli atti ad esso connessi. In pratica, l’applicazione dell’imposta sostitutiva determina l’esenzione dall’imposta di bollo, dall’imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. L’applicazione dell’imposta sostitutiva non determina invece l’esenzione totale dell’imposizione sulle cambiali, emesse in relazione alle operazioni di finanziamento bancario a medio e lungo termine, che rimangono soggette ad imposta di bollo nella misura dello 0,1 per mille (anziché del 12 per mille). L’imposta sostitutiva si applica indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia o meno assistito da garanzie, in particolare, da garanzie ipotecarie. L’imposta sostitutiva pur essendo dovuta dalle banche finanziatrici, di fatto, grava sui clienti, ai quali la banca usa addebitare una somma corrispondente all’imposta dovuta che, pertanto, incide sui costi del finanziamento.

ALIQUOTA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
L’aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e lungo termine (cioè quelli la cui durata supera i 18 mesi) è pari allo 0,25% o al 2% dell’importo erogato, a seconda delle finalità per le quali sono erogati. Più specificatamente, nei confronti delle persone fisiche l’aliquota dell’imposta sostitutiva è dello 0,25% sull’importo del finanziamento erogato per finalità di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile che possiede i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”. Le agevolazioni “prima casa” si applicano allorquando ricorrono una serie di condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro (o dell’IVA) dovuta in sede di trasferimento di tali immobili. E’ importante ricordare che la nozione di “prima casa” non coincide con il concetto di “abitazione principale”, definita come l’abitazione nella quale “il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Conseguentemente il finanziamento destinato all’acquisto, costruzione e/o ristrutturazione dell’abitazione principale è soggetto all’imposta sostitutiva con l’aliquota dello 0,25% soltanto nel caso in cui l’immobile sia acquistato con le agevolazioni “prima casa”.

L’aliquota d’imposta sostitutiva dello 0,25% si applica anche alle operazioni di finanziamento destinate all’acquisto, costruzione e ristrutturazione delle pertinenze di abitazioni, che abbiano i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni c.d. “prima casa”. In buona sostanza, ai fini dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari, le pertinenze hanno lo stesso trattamento dell’immobile ad uso abitativo al quale accedono. Se, invece, il mutuo è finalizzato all’acquisto, costruzione e ristrutturazione di un’abitazione che non possiede i requisiti per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa” (come ad esempio una seconda casa ), l’aliquota è del 2%.

Immobili diversi dalle abitazioni
Anche sulle operazioni di finanziamento bancario erogato per l’acquisto, costruzione, ristrutturazione, eccetera, di immobili che non costituiscono abitazioni (ad esempio, negozi, terreni, magazzini) si applica l’aliquota d’imposta sostitutiva dello 0,25%.

ADEMPIMENTI E DOCUMENTAZIONE
Per l’applicazione della minore aliquota dello 0,25% è necessaria la richiesta del mutuatariopersona fisica, con dichiarazione da rendersi nel contratto di mutuo, dalla quale risulti che il prestito non rientra nella fattispecie assoggettata all’aliquota del 2%. Se il finanziamento è cointestato, è necessario che la dichiarazione venga resa da tutti i mutuatari, dal momento che l’aliquota d’imposta sostitutiva da applicare è individuata sulla base della destinazione attribuita ad ogni quota parte del finanziamento erogata a ciascuno dei mutuatari. Nel caso, ad esempio, di mutuo cointestato tra due soggetti per l’acquisto in comproprietà di abitazione costituente prima casa per uno solo dei cointestatari, si applica l’aliquota del 2% alla quota parte del finanziamento erogata al soggetto mutuatario che acquista l’immobile, ad uso abitativo, non rientrante nel regime agevolativo “prima casa”, mentre si applica l’aliquota dello 0,25% alla quota restante.

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