'News Mutui'

gen 13 2011

Calcolare il preventivo per il mutuo online

Pubblicato da in Notizie Mutui

Cercare il “mutuo su misura”, quello che si adatta al meglio alle esigenze e alla possibilità di chi lo richiede non è un’operazione così immediata.

Sul web si trovano molte offerte di mutui, e per questo trovare l’offerta più adatta risulta essere davvero molto complicato.

Internet si conferma uno dei canali preferenziali utilizzati per scegliere e confrontare le proposte di mutuo dei vari istituti di credito.

Il connubio tra web e ricerca del mutuo migliore grazie all’integrazione tra rapporto umano e le tecnologie web più innovative, registra sempre maggiori richieste di preventivo.

Calcolare il preventivo per il mutuo online è una possibilità per conoscere tempestivamente le reali possibilità di ottenere un certo badget.

Tramite il sistema di calcolo preventivo offerto da vari siti internet, è possibile scoprire facilmente quali sono le banche e le finanziarie che offrono le condizioni di tasso di interesse, rata, e spread migliori sul mercato!

Compilando uno specchietto informativo generale è possibile visionare i preventivi di molti istituti di credito e finanziarie tra le più importanti presenti sul territorio.

In questo modo è possibile capire quali sono i tassi di interesse migliori sul mutuo da accendersi e qual’è la tipologia di rata da scegliere.

Non perdere altro tempo e calcola ora il tuo preventivo in modo rapido e totalmente gratuito.

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gen 10 2011

Mutuo ipotecario e fondiario

Pubblicato da in Notizie Mutui

Mutuo fondiario e mutuo ipotecario sono operazioni di finanziamento diverse.

Il mutuo fondiario è un’operazione riconducibile al panorama del credito fondiario, cui si lega la regolamentazione di cui all’art. 38 del Testo Unito sulla Legge Bancaria, che definisce la transazione di mutuo fondiario come una concessione di un finanziamento di medio lungo termine dietro prestazione di garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili. In tale contesto, ed essendo le banche i principali finanziatori di mutui fondiari, la Banca d’Italia interviene regolamentando le caratteristiche maggiormente specifiche di queste operazioni di natura finanziaria, stabilendo ad esempio il rapporto del loan to value, cioè la relazione tra l’importo finanziato e il valore commerciale dell’immobile da acquistare.

Il mutuo ipotecario è un finanziamento che l’istituto di credito può concedere anche per questioni differenti dall’esigenza di acquisto di una proprietà immobiliare (slegandosi pertanto dal concetto di fondiarietà), ma per sostenere, ad esempio, necessità collegabili alla liquidità e al soddisfacimento di esigenze di spesa personali o familiari. Anche nel mutuo ipotecario è presenta una garanzia fondamentale rappresentata dall’iscrizione di una ipoteca sull’immobile (anche se accade più di rado, è possibile anche che l’ipoteca non sia di primo grado, contrariamente a quanto avviene nel mutuo fondiario).

Le differenze tra mutuo ipotecario e mutuo fondiario, in sintesi è data dal fatto che il mutuo fondiario nasce per soddisfare esigenze esclusivamente immobiliari, contrariamente al mutuo ipotecario. Il primo necessita di una garanzia ipotecaria necessariamente di primo grado, ed è assoggettato a disposizioni più rigide (di emanazione della Banca d’Italia) in termini di loan to value e di indicazioni sul rapporto di indebitamento. Il mutuo ipotecario può invece essere richiesto anche per finalità diverse da quelle immobiliari, a patto che si basi sull’esistenza di una garanzia reale su beni immobili di proprietà del mutuatario.

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gen 06 2011

Proroga Moratoria sui Mutui per il 2010

Pubblicato da in Notizie Mutui

Il Piano Famiglie prevede una moratoria sui finanziamenti ipotecari per la prima casa per cui il termine ultimo delle domande è al 31 Gennaio, per quelle famiglie che abbiano subito eventi ed imprevisti negativi entro e non oltre il 31 Dicembre 2010.

La moratoria, che prevedeva la sospensione delle rate del mutuo per un periodo di 6 mesi, potrebbe vedere estesa questa durata a 12 mesi, migliorando in questo modo la situazione delle famiglie in difficoltà per l’anno che è appena iniziato, il 2011.

Per usufruire delle agevolazioni dettate dalla moratoria, valida solo sui mutui prima casa, è necessario soddisfare particolari condizioni di reddito ed aver subito imprevisti quali:

  • la perdita del posto di lavoro,
  • la morte del mutuario, 
  • l’insorgere di condizioni di non autosufficienza,
  • ecc.

Alcune banche hanno esteso i criteri di elleggibilità, rendendo l’accesso più semplice, come l’eliminazione del limite massimo per il mutuo originario, che doveva essere pari a 150 mila Euro.

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ago 24 2010

Fondo di solidarietà per i mutui prima casa: cos’è

Pubblicato da in Notizie Mutui

Dal 2 settembre le famiglie che non riescono a far fronte al pagamento della rata mensile del mutuo sottoscritto per l’acquisto della prima casa potranno ricorrere al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa che consente di sospendere, per un massimo di 18 mesi, le rate dei mutui sottoscritti per un importo fino a 250.000 euro.

Per accedere a tale agevolazione è necessario che ci sia una delle condizioni previste, tra cui:

  • perdita del posto di lavoro,
  • morte o condizioni di non autosufficienza di un familiare.

Questa condizione non deve per forza essersi verificata nel corso del 2009-2010, ma può essere insorta anche precedentemente.

Possono richiedere l’accesso al fondo anche coloro che si sono trovati a dover far fronte al pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare di importo superiore a 5.000 euro all’anno oppure a spese destinate alla ristrutturazione dell’immobile oggetto di mutuo.

La richiesta, inoltre, può essere avanzata anche in seguito a un aumento significativo della rata per effetto dei tassi variabili.

Rispetto al Piano Famiglie varato dall’Abi lo scorso gennaio, le differenze sostanziali riguardano:

  • il limite massimo dell’importo del mutuo (per il Fondo è 250.000 euro mentre per il Piano dell’Abi è 150.000 euro) 
  • il trattamento relativo agli interessi maturati durante il periodo di sospensione delle rate: nel caso del Fondo di solidarietà, infatti, sono a carico della banca (che a sua volta potrà chiedere il rimborso al Fondo) mentre nel caso del Piano dell’Abi sono a carico del mutuatario.

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