'mutuo'

mar 11 2009

Mutui: a chi spetta il tetto del 4%

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Le disposizioni attuative del decreto anticirisi che ha previsto un  tetto al 4% per i mutui, confermano che  sarà l’Agenzia delle Entrate a stabilire chi avrà diritto all’integrazione della rate da parte del Tesoro.

Sarà quindi l’Agenzia delle entrate a comunicare alle banche, e agli altri intermedfiari finanziari, nei prossimi giorni, i nomi degli intestatari di mutui che, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, hanno i requisiti per godere dell’agevolazione da parte dello Stato.

La comunicazione avverà per via telematica dopo che la banca avrà designato un responsabile dell’operazione, che dovrà cuirare anche la privacy dei dati stessi. Le banche anticiperanno il contributo dello Stato, quando dovuto, e poi avranno diritto ad un credito d’imposta pari alla somma anticipata.

Chi ritiene di aver diritto all’intervento dello Stato ma non è nell’elenco dall’Agenzia delle Entrate, potrà  comunque richiedere alla banca o all’intermediario finanziario di poter beneficiare dell’agevolazione, presentando un’ autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti necessari.

Il decreto prevede che l’integrazione riguarderà tutte le rate dei  mutui "a tasso non fisso" da corrispondere nel corso del 2009. Il tetto è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4% senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Quindi l’agevolazione non riguarderà i mutui per i quali il tasso iniziale contrattuale (al momento della firma del contratto) era già superiore al 4%,  e non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano già una rata di importo inferiore. Insomma solo chi si trovasse a fine marzo a dover pagare, ad esempio, una rata del 4,70%, potrebbe ora beneficiare del tetto al 4%, a patto che, però, al momento della sottoscrizione del mutuo il tasso non fosse già al di sopra del 4%.

Solo gli intestatari di un mutuo a tasso variabile contratto entro il 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale hanno diritto all’agevolazione. Come per le altre agevolazioni prima casa sono esclusi i mutui destinati agli acquisti di immobili di categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione dell’accordo Abi-Tremonti con effetto sul conto di finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in cui lo stesso conto ha un saldo pari a zero. In questo modo si accorcia la durata del finanziamento stesso.

Fonte: LaRepubblica.it

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mar 02 2009

Ammortamento del Mutuo

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L’Ammortamento del Mutuo è quel processo con cui il richiedente del finanziamento si impegna a restituire alla banca, in maniera graduale e secondo modalità precise, l’importo che ha ricevuto, in concomitanza naturalmente, con l’aggiunta dei relativi tassi di interesse che sono stati concordati durante la stipula del contratto.

Le modalità di restituzione del finanziamento vengono quindi decise con il Piano di Ammortamento, una programmazione definitiva che verrà seguita per il pagamento delle rate, che potranno essere mensili o annuali, questo piano viene naturalmente stabilito tra il Mutuante ed il Mutuatario.

Nel Piano di Ammortamento verranno quindi stabilito il numero delle rate, la loro scadenza ed il relativo importo, se queste potranno essere anticipate o posticipate, essere costanti o fisse, crescenti o decrescenti.

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feb 27 2009

Finanziamento Auto

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In tema di prestiti e mutui la forma più conosciuta e diffusa è il Finanziamento Auto, una formula che ha una larga diffusione perché può essere concessa oltre che da una banca o da un istituto di credito anche dallo stesso rivenditore convenzionato al quale ci si rivolge per l’acquisto.

Con il termine Finanziamento Auto si vuole indicare una forma di Prestito Finalizzato, in cui la somma che viene erogata al soggetto richiedente deve essere impiegata per l’acquisto ad esempio di un’automobile e, come per tutti i mutui, deve essere restituito sotto forma di rate, che siano esse mensili o annuali.

Il Finanziamento per l’acquisto di un’Automobile viene solitamente elargito da tre figure principali, identificate nella società di credito al consumo, nella banca e nella società di marca, che propongono prestiti finalizzati alle necessità del richiedente nel caso dell’acquisto di un’auto.

I prestiti destinati all’acquisto di un’automobile coprono una cifra pari all’80% del valore complessivo bene, il tasso di interesse inoltre, potrà variare in base alla diversa figura di credito alla quale si deciderà di rivolgersi, il rivenditore convenzionato potrà decidere di applicare un tasso di interesse maggiore, mentre la banca presenterà al richiedente un tasso di interesse che sia congruo con la cifra che verrà richiesta.

Per poter richiedere una forma di prestito per l’acquisto di una macchina, sono naturalmente necessarie alcune credenziali obbligatorie, in questo senso se ci si rivolge ad un rivenditore convenzionato il cliente dovrà sottoscrivere una copertura per la responsabilità civile, ed in alcuni casi anche per furto ed incendio, è sicuramente molto più rara l’eventualità che venga richiesta una ipoteca sul bene in questione.

Negli ultimi anni, un numero sempre crescente di società ed istituti di credito propongono ai propri clienti la possibilità di un Finanziamento Auto a Tasso Zero, si tratta di una forma di prestito per l’acquisto di un bene, che viene proposta durante particolari campagne pubblicitarie e promozionali, e che prevede un Tasso Annuo Nominale, ovvero TAN pari a zero.

Questo tipo di finanziamento prevede che gli interessi per l’acquisto di un auto vengano pagati dalla casa produttrice o eventualmente dal concessionario, con lo scopo di promuovere quel determinato prodotto.

Il Finanziamento Auto può essere richiesto dallo stesso rivenditore autorizzato che può decidere di imporre un tasso di interesse maggiore.

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feb 24 2009

Richiedere un mutuo

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Il mutuo è quindi un finanziamento concesso abitualmente per acquistare un’unità abitativa o per acquisti immobiliari in genere. I finanziamenti sono praticati dalle Banche, Istituti di Credito e Società Finanziarie. Possono essere erogati con quote fisse di rimborso (rate), comprendenti ammortamenti progressivi del capitale e interessi predeterminati (tasso fisso), oppure con quote di ammortamento e interessi variabili (tasso variabile). La durata dei mutui offerti va solitamente da 5 a 30 anni, ma alcune banche arrivano a 40 e 50 anni. Normalmente, il mutuo copre fino all’80% del valore dell’immobile; alcune banche finanziano fino al 100% di tale valore, generalmente a condizioni più onerose o con richiesta di garanzie aggiuntive.

Ogni contratto di mutuo viene caratterizzato da alcuni elementi essenziali:

  • tasso di interesse prescelto;
  • durata;
  • tipo di garanzia aggiuntiva oltre quella ipotecaria.

Il tasso di interesse applicato al finanziamento determina la tipologia dei contratti di mutuo.

Si possono avere:

  • Contratto a tasso fisso: quando la rata del mutuo non varia durante la durata del prestito.
  • Contratto a tasso variabile: quando la rata del mutuo varia in dipendenza di determinati parametri che possono essere i tassi del mercato monetario e finanziario. Sui parametri di base può essere applicato uno "spread" (maggiorazione) per aumentare il rendimento.
  • Contratto misto: quando è prevista l’applicazione in tempi determinati e successivi, sia del tasso fisso che del tasso variabile.
  • Contratto con tasso d’ingresso: quando, per i primi mesi mesi o comunque per un certo periodo iniziale, viene applicato un tasso ridotto. Alla scadenza di detto periodo, è prevista l’applicazione dell’usuale tasso fisso e/o variabile corrente al momento della scadenza.

Ne consegue che ogni banca, gestendo nella maniera più opportuna gli elementi essenziali del tasso, della durata e del tipo di garanzia aggiuntiva ecc. costruisce "prodotti" ad hoc che possono soddisfare le richieste del mercato, nonché le necessità della propria clientela.

Il tasso di interesse

L’interesse è il prezzo dell’uso del capitale chiesto in prestito alle banche. Misura di tale prezzo è il tasso o saggio di interesse, sulla base del quale vengono calcolati gli interessi maturati sul capitale in un’unità di tempo (mese, trimestre, semestre, anno). Le espressioni 4%, 5%, 6% etc. sono relative a tassi percentuali.
Nella pratica dei finanziamenti ipotecari vengono usati tassi percentuali riferiti all’unità di tempo "anno". L’interesse può essere semplice o composto. Semplice, quando non è fruttifero nei successivi periodi. Composto, quando alla fine di ogni periodo, si accumula al capitale, cioè si capitalizza diventando a sua volta fruttifero. La capitalizzazione semplice è usata nelle operazioni di breve durata. La capitalizzazione composta è usata nelle operazioni di lunga durata come il mutuo.

Piano di ammortamento

Il piano di ammortamento è la modalità con cui il mutuo è rimborsato. Vi sono diverse tipologie di ammortamento di mutuo. Il più comune è il piano di "ammortamento alla francese": Ogni rata prevede una quota capitale e quota interessi. Le quote sono crescenti per il capitale e decrescenti per gli interessi, perciò inizialmente la rata è composta prevalentemente da interessi, mentre più si avvicina la scadenza, più aumenta al quota capitale rimborsata. Altre possibili formule sono rappresentate dai piani a rate crescenti (le rate di rimborso non sono fisse ma aumentano di importo ad ogni rata), ad ammortamento libero (le rate sono composte esclusivamente della quota di interessi e il capitale può essere rimborsato liberamente entro scadenze predeterminate), o a rata fissa e durata variabile (la rata rimane costante mentre le variazioni del tasso determinano l’accorciamento o l’allungamento del piano di rimborso).

La Rata

La rata rappresenta una delle parti in cui viene divisa la quantità di interessi e di capitale dovuti, in ragione di intervalli determinati e per lo più uguali nel tempo: rate mensili, trimestrali, semestrali. Il puntuale pagamento della rata è un momento importante nella vita del mutuo, perché il ritardato o il mancato pagamento fa scattare l’applicazione degli "interessi di mora". Non solo: la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto, il ritardato pagamento, quando questo si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. Si ha "ritardato pagamento" quando una rata viene pagata tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

L’Ipoteca

Per ottenere il mutuo è necessario rilasciare un’efficace garanzia: l’ipoteca che viene accesa sul il bene finanziato. L’iscrizione dell’ipoteca avviene per atto pubblico davanti al notaio e attribuisce alla banca finanziatrice la possibilità in caso di insolvenza di soddisfarsi sul ricavato della vendita del bene stesso. Oggetto dell’ipoteca possono essere soltanto i beni immobili; essa attribuisce al creditore un diritto di prelazione che gli assicura la possibilità di soddisfarsi sul ricavato della vendita, anche se la proprietà dell’immobile passa ad altri.
Il proprietario conserva il suo diritto di proprietà e il godimento del bene ma, naturalmente, non può disporre del bene come se fosse libero.

Agevolazioni

Gli interessi passivi pagati in un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale (prima casa) sono detraibili dall’IRPEF. La detrazione spetta nella misura del 19% su un importo massimo di 3.615,20 euro (importo elevato dalla Legge Finanziaria 2007 a 4.000 euro a partire dal periodo d’imposta 2008, quindi con rilevanza per le dichiarazioni dei redditi dal 2009 in poi) se sussistono le seguenti condizioni:

  • l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro dodici mesi dall’acquisto;
  • l’acquisto è avvenuto nei dodici mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del mutuo;
  • nel caso di acquisto d’immobile locato, sia stato notificato al locatario, entro tre mesi dall’acquisto, atto d’intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio dell’immobile da parte del locatore, l’immobile stesso sia adibito ad abitazione principale nel caso di immobile da ristrutturare, il mutuatario vi abbia posto la sua dimora principale entro due anni dall’acquisto.

Sono detraibili dall’IRPEF anche gli interessi di un mutuo stipulato per finanziare la costruzione dell’abitazione principale. In tal caso, l’importo massimo detraibile (sempre nella misura del 19%) è di 2.582 euro (importo non modificato dalla Legge Finanziaria 2007).
La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo avvenga nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione (Legge di conversione 29 Novembre 2007, n° 222, del Decreto Legge 159/07, art. 44, comma 4-ter.

Fonte:ilsole24ore.it

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