'Mutui'

mag 11 2009

Mutui prima casa, convenienti

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

I vari e frequenti interventi della Bce sui tassi d’interesse hanno concesso una boccata d’ossigeno al mondo del tasso variabile, con riduzioni che vanno dal 35,5% al 15,5%.

Con il taglio del costo del denaro chi ha scelto la soluzione a tasso variabile registra risparmi anche consistenti rispetto a giugno 2008.

E’ quanto emerge da una simulazione dell’Adusbef che ha effettuato i calcoli su prestiti a 10, 20 e 30 anni per importi che vanno da 100.000 a 300.000 euro.

Ad esempio, oggi la rata mensile, per un mutuo di 300.000 euro a trent’anni è scesa di oltre un terzo: costa 617 euro in meno rispetto al picco massimo raggiunto a giugno del 2008 (-35,5%), che passa da 1.737 euro a 1.120 euro. Per chi ha scelto il mutuo a tre mesi la riduzione sale a 644 euro (31,1%), scendendo da 1.831 euro del giugno scorso a 1.187 di maggio.

Il presidente dell’Adusbef e senatore dell’Idv, Elio Lannutti, sottolinea che le riduzioni dei tassi d’interesse da parte della Bce non vengono tempestivamente adottati dalle banche e chiede un ”adeguamento automatico ai tassi della Bce sui mutui prima casa per evitare che le banche non trasferiscano i benefici ai clienti e soprattutto aumentino lo spread”. Il segretario nazionale dell’associazione, Mauro Novelli, sottolinea che ”il mutuo è un servizio che coinvolge per decenni e impegna per migliaia di euro. Non si può decidere tra il tasso fisso e variabile sono in base alla riduzione del tasso d’interesse della Bce”.

Per chi ha chiesto un prestito di 200.000 euro, da restituire in 20 anni, la riduzione, più contenuta, si aggira intorno al 27%. Le rate mensili costano 377 euro in meno, e passano da 1.396 euro a 1.019 euro (-27%). Mentre le rate trimestrali passano da 1.452 del giugno 2008 a 1.061 euro, cioè 391 euro in meno (-26,9%).

Risparmio più contenuto, anche in percentuale, per i mutui più bassi. Restituire 100.000 euro in 10 anni costa al mese 923 euro contro i 1.094 dello scorso anno, con un risparmio di 171 euro (-15,6%). Le rate trimestrali costano invece 175 euro in meno (15,6%) e scendono a 943 euro contro i 1.118 euro dello scorso anno. Ipotizzando invece un mutuo di 100.000 euro a 20 anni le rate mensili passano da 698 euro del giugno 2008 a 509 euro di maggio 2009, con una riduzione di 189 euro (-27,1%), mentre per le rate trimestrali la riduzione è di 196 euro (-27%) e si passa da 726 euro dello scorso giugno a 530 euro di quest’anno. Restituire 200.000 euro in 30 anni costava 1.158 euro a giugno del 2008, mentre a maggio di quest’anno la rata è di 746 euro con una riduzione di 412 euro (-35,6%). Le rate trimestrali costavano 1.220 lo scorso giugno e sono arrivate a 791 euro a maggio 2009, con un ‘risparmio’ di 429 euro (-35,2%).

Un mutuo di 300.000 euro dilazionato in 20 anni costerà, per chi ha scelto le rate mensili, 566 euro in meno (-27%), passando da 2.094 euro del giugno 2008 a 1.528 euro di maggio 2009. Mentre le rate trimestrali scendono di 587 euro (-26,9%) e passano da 2.178 dello scorso giugno a 1.591 di maggio 2009.

Anche se il costo delle rate dei mutui è calato, secondo Lannutti, la riduzione ”non è applicata interamente dalle banche perché parte dei tagli che ci sono, invece di essere trasferiti sui clienti vengono trattenuti, questo è uno scandalo. Lo era prima ma lo è soprattutto ora alla luce di questa crisi che sta mettendo in ginocchio le famiglie che non ce la fanno più”. Il presidente dell’associazione chiede quindi a Bankitalia ”di fare una vigilanza attenta per sanzionare questi comportamenti scorretti e vessatori, non vorremmo trovarci di fronte all’istituto di vigilanza che non vigila correttamente”. E assicura che le associazioni ”faranno tutto quello che è in loro potere per fare in modo che i consumatori possano essere avvantaggiati dagli abbattimenti dei tassi”.

Fonte: adnkronos.com

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mag 07 2009

Le categorie catastali

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

I 5 gruppi catastali sono i seguenti:

  • Gruppo A (immobili ad uso residenziale)
  • Gruppo B (immobili per usi collettivi)
  • Gruppo C (immobili commerciali)
  • Gruppo D (immobili a destinazione speciale)
  • Gruppo E (immobili a destinazione particolare)

Il dettaglio del gruppo A, quello ad uso residenziale:

  • A/1 Abitazione di tipo signorile
  • A/2 Abitazione di tipo civile
  • A/3 Abitazione di tipo economico
  • A/4 Abitazione di tipo popolare
  • A/5 Abitazione di tipo ultrapopolare
  • A/6 Abitazione di tipo rurale
  • A/7 Abitazione in villini
  • A/8 Abitazione in ville
  • A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
  • A/10 Uffici e studi privati
  • A/11 Abitazione ed alloggi tipici dei luoghi

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mag 06 2009

Decreto Anticrisi difficile da applicare

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

Le banche ancora oggi incontrano difficoltà nell’interpretare e applicare le norme del Decreto Anticrisi, (decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09), e questo ha causato disagi alle famiglie che non hanno ancora ottenuto le agevolazioni stabilite a vantaggio dei mutui a tasso variabile per l’abitazione principale. 

Per questo, il ministero dell’Economia è intervenuto con nuove istruzioni applicative, ad esempio nella circolare 32256, datata 30 aprile 2009, si ribadisce che l’accesso alle agevolazioni è automatico: «Le banche e gli intermediari finanziari, concedono i benefici senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati».

Solo i soggetti non inclusi nell’elenco trasmesso dalle Entrate a ciascuna filiale (coloro che hanno acceso il mutuo dopo il 1° gennaio 2008, per esempio) dovranno presentare alla propria banca, entro il 31 gennaio 2010, un’autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni: mutuo prima casa, a tasso "non fisso", stipulato prima del 31 ottobre 2008. Una richiesta simile, inoltre, «potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco dell’agenzia delle Entrate». In tal caso l’istanza dovrà essere preceduta da una variazione all’elenco da parte dell’Agenzia, su richiesta dell’interessato.

La circolare chiarisce la valuta di accredito del contributo dello Stato in caso di mancanza di un conto corrente e la gestione dei mutui cointestati.

Nel caso di mutuatari titolari di un conto corrente presso la stessa o anche una banca diversa da quella mutuante, il contributo previsto dal decreto legge deve comunque essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata. Se ciò non fosse possibile (perché il mutuatario non ha un conto corrente specifico dal quale effettua i pagamenti), il contributo «deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all’1,38% – corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d’Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 – per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l’effettivo accredito».

Può inoltre accadere che il finanziamento risulti intestato a due o più mutuatari, di cui non tutti soddisfano i requisiti di legge. In questo caso le agevolazioni vengono riconosciute sulla parte della rata «corrispondente alla quota degli intestatari dei requisiti sul totale degli intestatari».

Fonte: IlSole24ore.it

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mag 06 2009

I documenti per il mutuo

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

La documentazione richiesta dall’istituto di credito per accendere il mutuo è composta da:

  • copia del documento di identità e del Codice Fiscale;
  • compromesso d’acquisto e copia del precedente atto di acquisto da parte dell’attuale proprietario ("atto di provenienza");
  • copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (740/Unico/730 con le ricevute dei versamenti Ilor/Irpef) ed eventuale busta paga o Mod. 101;
  • certificati di residenza, stato di famiglia, matrimonio o stato civile libero (eventualmente autocertificati se la banca li accetta);
  • certificati catastali (consultazione per partita catastale, planimetria, ecc.) – certificato di abitabilità dell’immobile;
  • certificato ’storico ventennale’ per verificare la presenza di passaggi di proprietà per ‘donazione’;
  • eventuale domanda di condono con ricevute dei pagamenti.
  •  

Fonte: Repubblica.it

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