'decreto anti crisi'

mag 06 2009

Decreto Anticrisi difficile da applicare

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

Le banche ancora oggi incontrano difficoltà nell’interpretare e applicare le norme del Decreto Anticrisi, (decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09), e questo ha causato disagi alle famiglie che non hanno ancora ottenuto le agevolazioni stabilite a vantaggio dei mutui a tasso variabile per l’abitazione principale. 

Per questo, il ministero dell’Economia è intervenuto con nuove istruzioni applicative, ad esempio nella circolare 32256, datata 30 aprile 2009, si ribadisce che l’accesso alle agevolazioni è automatico: «Le banche e gli intermediari finanziari, concedono i benefici senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati».

Solo i soggetti non inclusi nell’elenco trasmesso dalle Entrate a ciascuna filiale (coloro che hanno acceso il mutuo dopo il 1° gennaio 2008, per esempio) dovranno presentare alla propria banca, entro il 31 gennaio 2010, un’autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni: mutuo prima casa, a tasso "non fisso", stipulato prima del 31 ottobre 2008. Una richiesta simile, inoltre, «potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco dell’agenzia delle Entrate». In tal caso l’istanza dovrà essere preceduta da una variazione all’elenco da parte dell’Agenzia, su richiesta dell’interessato.

La circolare chiarisce la valuta di accredito del contributo dello Stato in caso di mancanza di un conto corrente e la gestione dei mutui cointestati.

Nel caso di mutuatari titolari di un conto corrente presso la stessa o anche una banca diversa da quella mutuante, il contributo previsto dal decreto legge deve comunque essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata. Se ciò non fosse possibile (perché il mutuatario non ha un conto corrente specifico dal quale effettua i pagamenti), il contributo «deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all’1,38% – corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d’Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 – per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l’effettivo accredito».

Può inoltre accadere che il finanziamento risulti intestato a due o più mutuatari, di cui non tutti soddisfano i requisiti di legge. In questo caso le agevolazioni vengono riconosciute sulla parte della rata «corrispondente alla quota degli intestatari dei requisiti sul totale degli intestatari».

Fonte: IlSole24ore.it

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mar 31 2009

Per i mutui al via l’applicazione del tetto al 4%

Pubblicato da Il Conte in Notizie Finanza

Con l’invio alle filiali della circolare informativa redatta dal l’Associazione bancaria italiana (Abi) giunge a termine l’iter iniziato a fine novembre 2008 con l’approvazione del cosiddetto Decreto anticrisi.

A partire dalle rate di aprile, le banche inizieranno ad applicare le agevolazioni, che avranno valore retroattivo e decorrenza pari alla data in cui il pagamento è stato effettuato dal mutuatario. Un’operazione laboriosa (il Dl riguarda potenzialmente circa 3 milioni di mutui) che l’Abi, forse con un certo ottimismo, conta di concludere entro maggio.

Agli sportelli i mutuatari potranno trovare anche i moduli di autocertificazione attraverso i quali si potrà attestare il possesso dei requisiti per accedere ai benefici. Questi modelli, è bene ricordarlo, dovranno essere compilati soltanto da quei contribuenti che non figurano (per esempio perché il mutuo è stato contratto dopo il primo gennaio 2008) negli elenchi inviati dal l’agenzia delle Entrate a ciascuna banca. Per coloro che sono già stati inclusi nelle liste, l’agevolazione sarà applicata automaticamente dalle banche, a patto che sussistano i requisiti.

Per capire se si ha diritto alle agevolazioni, il mutuatario deve anzitutto verificare l’esistenza dei requisiti di base: il finanziamento deve essere stato stipulato prima del 31 ottobre 2008 per l’abitazione principale (con esclusione di case signorili, ville e castelli) e non deve essere a tasso fisso per tutta la durata dell’ammortamento.

Le circolari del ministero delle Finanze e i pronunciamenti dell’Abi hanno chiarito che le agevolazioni si estendono anche ai mutui a rata costante, (in questo caso il beneficio si vede sulla durata) e a quelli con opzione, oltre che a tutti i prestiti cartolarizzati o per i quali non sono state onorate tutte le rate già scadute.

Inoltre, è necessario controllare il tasso contrattuale, cioè quello pagato in corrispondenza della prima rata del mutuo dopo l’eventuale periodo di preammortamento, tasso agevolato, oppure dopo l’avvenuta rinegoziazione o surroga. Se questo è inferiore al 4% (compreso spread), il mutuatario riceverà dallo Stato una somma pari agli interessi versati oltre il 4% su tutte le rate 2009. Se invece il tasso contrattuale è superiore al 4%, l’integrazione avverrà soltanto a partire da quel livello.

A questo punto non resta che verificare l’inclusione del proprio nome nella lista dei contribuenti trasmessa alle banche e, solo in caso negativo, procedere al’autocertificazione. Gli sconti, che riguarderanno soprattutto le famiglie con prestiti indicizzati agli Euribor dello scorso anno (quando la scadenza 3 mesi aveva toccato il 5,39% contro l’1,54% di giovedì scorso), arriveranno direttamente sul conto corrente.

Cosa fare:

1) Controllare tipologia e data di stipula: se il mutuo non è a tasso fisso per tutta la durata del periodo di ammortamento ed è stato contratto prima del 31 ottobre 2008 per l’acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell’abitazione principale (con esclusione di case signorili, ville e castelli) è possibile accedere ai benefici del decreto anticrisi.

2) Confrontare il tasso pagato nelle rate del 2009 e quello contrattuale: il tasso contrattuale è quello pagato in corrispondenza della prima rata del mutuo dopo l’eventuale periodo di preammortamento, tasso agevolato, oppure dopo l’avvenuta rinegoziazione o surroga. Se quest’ultimo è inferiore al 4% (compreso spread), il mutuatario ha diritto a un contributo da parte dello Stato pari agli interessi versati oltre il 4% su tutte le rate pagate nel corso del 2009. Se invece il tasso contrattuale è superiore al 4%, l’integrazione avviene a partire da questo livello. Per esempio, se il tasso contrattuale è pari al 4,5% e nella prima rata del 2009 si è pagato il 5%, lo Stato si accollerà lo 0,5% residuo.

3) Verificare l’inclusione nelle liste dell’Agenzia delle Entrate: chiedere alla banca se il proprio nominativo figura nelle liste inviate dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso non fosse incluso (cosa certa per tutti i mutui contratti dopo il 31 dicembre 2007) e si fosse invece in possesso dei requisiti evidenziati al punto 1, è possibile inviare un’autocertificazione compilando i moduli che nei prossimi giorni saranno reperibili in filiale o scaricabili dal sito www.abi.it.

Fonte: IlSole24ore.it

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mar 26 2009

Tetto 4% su mutui variabili

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

Le norme previste dal decreto anti-crisi che fissano un tetto del 4% per i mutui variabili sulla prima casa, con accollo dello Stato degli importi eccedenti, sono operative.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a punto il provvedimento che consente l’applicazione concreta dell’aiuto per le famiglie in difficoltà con il caro-mutui, attuando le norme del decreto e stabilendo le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari degli intestatari dei mutui che, sulla base delle informazioni disponibili presso l’Anagrafe Tributaria, posseggono i requisiti per godere dell’agevolazione.

Le norme applicative previste dal provvedimento dell’Agenzia fiscale, ricordate in un breve vademecum diffuso dalle Entrate.

L’agevolazione spetta agli intestatari di un mutuo a tasso variabile sulle rate da pagare nel 2009. E’ necessario però che il mutuo sia legato ad un contratto per l’acquisto, la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale, con la sola eccezione di quelle di categoria A1 (abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici). Sono agevolati anche i mutui rinegoziati in applicazione del decreto legge n. 93/2008 con effetto sul conto di finanziamento accessorio, oppure, a partire dal momento in cui lo stesso conto ha un saldo pari a zero. Al riguardo, si ricorda che i soggetti aventi diritto, ma non individuati dall’Agenzia delle Entrate, possono comunque richiedere alla banca o all’intermediario finanziario mutuante di poter beneficiare dell’agevolazione, mediante presentazione di una autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti.

Le quote delle rate a carico dello Stato, come previsto dal Dl anticrisi, sono anticipate dalle banche e dagli istituti finanziari, a cui è attribuito un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione. I beneficiari del credito d’imposta, pari alla parte di rata a carico dello Stato, dovranno indicarne l’ammontare maturato e il relativo utilizzo in una sezione ad hoc del modello 770/2010 relativo all’anno 2009. 

I file relativi ai beneficiari viaggiano dall’Agenzia delle Entrate alle banche e agli intermediari finanziari via Entratel, il sistema telematico che il fisco utilizza anche per le dichiarazioni dei redditi. Essi rimarranno in linea nell’area protetta del sito solo per 15 giorni dalla data in cui sono resi consultabili; a ciascun istituto di credito sarà destinato un file riguardante i soli mutui da esso erogati.

E’ prevista una destinazione ”unica” e sicura dei dati dei mutuatari che vengono inviati alle banche. Per assicurare un’ampia tutela dei dati personali, il primo passo dell’operazione consiste nella preventiva individuazione e quindi comunicazione, da parte di ciascuna banca o intermediario finanziario, del nominativo dell’unico e solo responsabile della banca designato a ricevere i dati dei mutuatari. Tutto avviene attraverso una casella di posta elettronica protetta e con meccanismi di conferma e garanzia per l’utilizzo dei dati. 

L’Agenzia delle Entrate monitorerà le operazioni, e dovrà comunicare ogni mese alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia gli importi delle compensazioni effettuate da banche e intermediari finanziari con l’apposito codice tributo. 

Fonte:Demanio:re

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mar 25 2009

In arrivo il modello di autocertificazione per il tetto del 4%

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

Entro questa settimana l’Associazione bancaria italiana (Abi) invierà a tutte le banche una circolare contenente nuove disposizioni e il modello di autocertificazione attraverso il quale i mutuatari potranno attestare il possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni sui mutui variabili previste dal decreto anti-crisi (Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009), il cosiddetto «tetto al 4%».

I moduli saranno a breve disponibili nelle filiali bancarie o scaricabili direttamente dal sito internet www.abi.it e sono destinati soltanto a quei mutuatari non inseriti negli elenchi trasmessi l’11 marzo scorso dall’agenzia delle Entrate alle singole banche (per errore o perché il mutuo è stato contratto tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2008). Per tutti gli altri, l’accesso all’aiuto di Stato è automatico e non è necessaria alcuna autocertificazione.

Il documento, che tecnicamente è una dichiarazione sostitutitiva di atto di notorietà resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà contenere le generalità dell’intestatario (o dei cointestatari), le indicazioni per identificare con chiarezza il contratto di mutuo e le caratteristiche che permettono di accedere alle agevolazioni di Stato: tasso non fisso; data di stipula o di accollo anteriore al 31 ottobre 2008; finalità di acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A1, A8 o A9 (case signorili, ville e castelli).

Non sono ancora chiari i tempi entro cui i mutuatari esclusi dalle liste trasmesse dall’agenzia delle Entrate dovranno inviare l’autocertificazione. Un termine, questo, che sarà stabilito da una nuova circolare che il ministero dell’Economia ha allo studio e che conterrà anche delucidazioni in merito a questioni tecnico-operative sollevate dall’Abi stessa quali le modalità da utilizzare nell’erogare il contributo in caso di prestiti legati a conti correnti esterni alla banca mutuante oppure di finanziamenti con più cointestatari.

In base alle disposizioni del Decreto anti-crisi, lo Stato si accolla la parte di interessi che eccede il 4% compreso spread (oppure il tasso contrattuale versato in corrispondenza della prima rata, se superiore) su tutti i pagamenti effettuati nel corso del 2009 dei circa 3 milioni di mutui a tasso «non fisso» stipulati entro il 31 ottobre 2008.

Le norme si estendono anche ai finanziamenti a tasso misto (con opzione di scelta), a quelli a rata costante (e durata variabile), a quelli che hanno aderito alla rinegoziazione Abi-Governo dell’estate scorsa e a chi è rimasto indietro con i pagamenti, a patto che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso. Il contributo sarà attribuito in modo retroattivo (e con valuta pari alla data di scadenza di ciascuna singola rata) direttamente sul conto corrente del mutuatario a partire probabilmente da aprile, visto che le rate in scadenza a marzo sono già state contabilizzate.

Fonte: Demaniore.com

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