nov
18
2010
Dopo la decisione sulla Sospensione dei Mutui presa dal l’Associazione Bancaria Italiana Abi, nascono molte discussioni. Se in un comunicato l’Associazione Bancaria Italiana annuncia con entusiasmo che le famiglie che hanno ottenuto la sospensione del mutuo sono oltre 31.000, il Codacons ribatte che le previsioni iniziali di 130.000 richieste erano state sovrastimate.
Dopo una statistica fatta dal Codacons che afferma che le famiglie bisognose in Italia siano ben superiori a 500,000 unità. Le domande dell’associazione dei consumatori sollevano il problema delle richieste respinte dalle banche e della soddisfazione dei requisiti iniziali. Il termine per la presentazione delle richieste di sospensione dei mutui è fissato al 31 gennaio del 2011.
La richiesta dovrà essere effettuata presso la banca che ha erogato il mutuo e se dopo la presa visione verrà accettata bene altrimenti non si potrà presentare altra documentazione. Queste forme di sospensione di mutuo hannp dei pro ma anche dei contro.
La sospensione del mutuo è consigliabile per un breve periodo.
Perché scriviamo questo?
Alcune statistiche hanno evidenziato come la sospensione del mutuo viene percepita dal cliente come un grande sollievo economico, mentre con superficialità non riflette che se la sospensione del mutuo dura molto tempo, le clausule del mutuo potrebbero addiruttura peggiorare.
Il nostro consiglio è di valutare tutti gli aspetti legati alla Sospensione del Mutuo, e di valutare mutui alternativi.
mar
25
2009
Entro questa settimana l’Associazione bancaria italiana (Abi) invierà a tutte le banche una circolare contenente nuove disposizioni e il modello di autocertificazione attraverso il quale i mutuatari potranno attestare il possesso dei requisiti per accedere alle agevolazioni sui mutui variabili previste dal decreto anti-crisi (Dl 185/2008, convertito dalla legge 2/2009), il cosiddetto «tetto al 4%».
I moduli saranno a breve disponibili nelle filiali bancarie o scaricabili direttamente dal sito internet www.abi.it e sono destinati soltanto a quei mutuatari non inseriti negli elenchi trasmessi l’11 marzo scorso dall’agenzia delle Entrate alle singole banche (per errore o perché il mutuo è stato contratto tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2008). Per tutti gli altri, l’accesso all’aiuto di Stato è automatico e non è necessaria alcuna autocertificazione.
Il documento, che tecnicamente è una dichiarazione sostitutitiva di atto di notorietà resa ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà contenere le generalità dell’intestatario (o dei cointestatari), le indicazioni per identificare con chiarezza il contratto di mutuo e le caratteristiche che permettono di accedere alle agevolazioni di Stato: tasso non fisso; data di stipula o di accollo anteriore al 31 ottobre 2008; finalità di acquisto, costruzione o ristrutturazione di abitazione principale non appartenente alle categorie catastali A1, A8 o A9 (case signorili, ville e castelli).
Non sono ancora chiari i tempi entro cui i mutuatari esclusi dalle liste trasmesse dall’agenzia delle Entrate dovranno inviare l’autocertificazione. Un termine, questo, che sarà stabilito da una nuova circolare che il ministero dell’Economia ha allo studio e che conterrà anche delucidazioni in merito a questioni tecnico-operative sollevate dall’Abi stessa quali le modalità da utilizzare nell’erogare il contributo in caso di prestiti legati a conti correnti esterni alla banca mutuante oppure di finanziamenti con più cointestatari.
In base alle disposizioni del Decreto anti-crisi, lo Stato si accolla la parte di interessi che eccede il 4% compreso spread (oppure il tasso contrattuale versato in corrispondenza della prima rata, se superiore) su tutti i pagamenti effettuati nel corso del 2009 dei circa 3 milioni di mutui a tasso «non fisso» stipulati entro il 31 ottobre 2008.
Le norme si estendono anche ai finanziamenti a tasso misto (con opzione di scelta), a quelli a rata costante (e durata variabile), a quelli che hanno aderito alla rinegoziazione Abi-Governo dell’estate scorsa e a chi è rimasto indietro con i pagamenti, a patto che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso. Il contributo sarà attribuito in modo retroattivo (e con valuta pari alla data di scadenza di ciascuna singola rata) direttamente sul conto corrente del mutuatario a partire probabilmente da aprile, visto che le rate in scadenza a marzo sono già state contabilizzate.
Fonte: Demaniore.com