mag 06 2009

I documenti per il mutuo

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

La documentazione richiesta dall’istituto di credito per accendere il mutuo è composta da:

  • copia del documento di identità e del Codice Fiscale;
  • compromesso d’acquisto e copia del precedente atto di acquisto da parte dell’attuale proprietario ("atto di provenienza");
  • copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (740/Unico/730 con le ricevute dei versamenti Ilor/Irpef) ed eventuale busta paga o Mod. 101;
  • certificati di residenza, stato di famiglia, matrimonio o stato civile libero (eventualmente autocertificati se la banca li accetta);
  • certificati catastali (consultazione per partita catastale, planimetria, ecc.) – certificato di abitabilità dell’immobile;
  • certificato ’storico ventennale’ per verificare la presenza di passaggi di proprietà per ‘donazione’;
  • eventuale domanda di condono con ricevute dei pagamenti.
  •  

Fonte: Repubblica.it

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mag 05 2009

L’accollo del mutuo

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

Se si acquista una casa su cui grava ancora il mutuo sottoscritto dal venditore, l’acquirente può decidere di subentrare al precedente proprietario o al costruttore che all’inizio aveva assunto l’impegno economico.

Questa operazione può risultare conveniente perché si evita di accendere un ulteriore mutuo. Se il precedente proprietario ha già versato una buona parte del capitale, le rate saranno più basse di un mutuo acceso ex novo. Dal prezzo concordato al momento dell’acquisto verrà scalato il costo rimanente del valore dell’immobile.

In tal caso il nuovo intestatario è responsabile verso il creditore (la banca mutuante) anche di tutti gli eventuali debiti lasciati dal vecchio mutuatario. Per questo è fondamentale informarsi prima con la banca circa la regolarità dei pagamenti del vecchio mutuatario. Inoltre, per subentrare al venditore, l’acquirente deve ottenere una sorta di liberatoria da parte della banca.

L’accollo del mutuo avviene alla presenza del notaio contestualmente al passaggio di proprietà e ha validità fin dal momento dell’atto notarile in cui viene reso ufficiale il nuovo mutuatario.

Bisogna comunque accertarsi della presenza o meno di una clausola spesso inserita dalle banche con cui si esclude la possibilità di accollo.

Fonte: LaRepubblica.it

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mag 04 2009

Le garanzie per il mutuo

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

Altre garanzie con cui la banca si tutela in caso di inadempimento sono:

  • Fideiussione

Come ulteriore garanzia sulla capacità del titolare del mutuo di pagare regolarmente le rate, la banca richiede a volte la fideiussione da parte di una terza persona, chiamata a far fronte al pagamento delle eventuali insolvenze del richiedente. Si tratta di una prassi formalmente corretta, purché siano determinati i limiti di importo della "garanzia" e la durata della fideiussione.

  • Altro immobile

La banca si accerta che il titolare del mutuo abbia un reddito e un’attività professionale tale da garantire il rimborso della somma anticipata. Oltre alla fideiussione, chi chiede il mutuo può indicare, come garanzia di assolvimento dell’impegno preso, altri beni immobiliari di proprietà o beni patrimoniali di qualsiasi tipo.

Fonte: Repubblica.it

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mag 01 2009

Le rate del mutuo

Pubblicato da Il Conte in Notizie Mutui

La rata del mutuo è composta da due elementi:

  • la quota capitale: l’importo anticipato;
  • la quota interessi: la parte degli interessi dovuti alla banca per il prestito.

Nei mutui di tipo tradizionale le due quote non sono mai suddivise in parti uguali, ma variano in corso di rapporto: nelle rate iniziali la quota interessi sarà sempre maggiore (e quindi decrescente nel tempo) rispetto alla quota capitale (crescente a ogni rata).

Le percentuali esatte delle due quote, il cosiddetto piano di ammortamento, sono determinate attraverso calcoli effettuati sulla base dell’ammontare del prestito, della durata, del tasso di interesse scelto e del numero di rate totale.

Nel piano di ammortamento si stabilisce anche quale sarà la cadenza dei pagamenti: mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

Fonte: Repubblica.it

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