Ristrutturazione
E’ possibile ottenere un mutuo per ristrutturare la propria abitazione, e per farlo, oltre ai documenti da presentare per accendere un mutuo per l’acquisto della casa occorre fornire all’istituto di credito anche la seguente documentazione:
- Manutenzione ordinaria: si occupa di interventi su edifici già esistenti e comprende le opere minori o "piccole opere" che possono essere di due tipi interventi che riguardano parti limitate di un edificio; o interventi che restituiscono funzionalità a un edificio, perché cadente o non abitabile. E’ sufficiente un "preventivo di spesa" redatto dall’impresa o dal professionista che effettuerà i lavori.
- Manutenzione straordinaria: comprende gli interventi riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti della struttura, anche portanti, delle costruzioni. Nella manutenzione straordinaria rientrano anche le opere per la realizzazione di servizi igienici e di servizi tecnologici, le opere di modificazione dell’assetto distributivo, gli interventi sulle facciate dei fabbricati, la portineria, la creazione di cortili, giardini, verde pensile e verticale. E’ necessario, oltre al "preventivo di spesa" anche il progetto edilizio unito alla domanda di autorizzazione edilizia al Comune, oppure la denuncia di inizio attività.
- Ristrutturazione con grandi opere: sono compresi in questa tipologia tutti gli interventi che riguardano un edificio nella sua interezza, sia all’interno sia all’esterno. Sono cioè le trasformazioni che comportano cambiamenti sostanziali: cambio d’uso, aspetto estetico, dimensione dell’edificio o addirittura la ricostruzione dello stabile. In questo caso, sono necessari, oltre al "preventivo di spesa" anche la concessione edilizia e la ricevuta del versamento del contributo all’Amministrazione Comunale.
Le agevolazioni fiscali
Nel caso di mutui stipulati nel 1997 per la manutenzione o ristrutturazione è detraibile dall’imposta sul reddito un importo pari al 19% dei seguenti oneri:
- interessi passivi;
- oneri accessori;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione.
La detrazione è ammessa a condizione che i lavori abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi la data di stipula del contratto di mutuo e che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori. L’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è di 2.582,28 euro.
In caso di lavori di ristrutturazione è possibile detrarre, in 10 anni, dall’IRPEF lorda il 36% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e altre opere per sicurezza, risparmio energetico e rimozione delle barriere architettoniche. Le spese dovranno essere documentate secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria. La detrazione può avvenire in 5 anni se il beneficiario ha più di 75 anni, e in 3 se ha 80 anni. Tali periodi abbreviati valgono al compimento degli anni, quindi è possibile usufruirne anche negli anni successivi ai lavori.
L’agevolazione prevede inoltre la riduzione dell’IVA al 10% per i lavori effettuati, i materiali utilizzati e gli eventuali beni significativi (cioè molto costosi, come ascensori, caldaie, infissi, sanitari, impianti di condizionamento e di sicurezza, etc). In caso di beni significativi, l’aliquota del 10% si applica solo per la quota di spesa pari al costo della manodopera, mentre per la parte restante si applica l’aliquota normale del 20%.
La Legge Finanziaria 2008 ha prorogato l’agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010. L’agevolazione si applica per lavori compiuti entro il 31 Dicembre del singolo anno e su un ammontare complessivo di spesa non superiore ai 48.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire tra gli eventuali beneficiari. Se i lavori sono una prosecuzione di interventi cominciati l’anno precedente, occorre tener conto anche di quanto già speso nell’anno prima per determinare il limite massimo dei 48.000 euro.
Se l’immobile è stato ristrutturato dall’impresa venditrice l’importo detraibile ha un doppio limite: i 48.000 euro e, comunque, il 25% della spesa per l’acquisto.
In caso di vendita, successione o donazione di un immobile sul quale sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione, il diritto a proseguire con la detrazione delle rate non ancora godute passa al nuovo proprietario, se persona fisica.
Restano valide le detrazioni stabilite nei precedenti anni per i lavori di ristrutturazione effettuati e conclusi tra il 1998 e il 2006.
Fonte:Ilsole24ore.it