apr 28 2009
Estinguere anticipatamente il mutuo
E’ possibile estinguere anticipatamente il mutuo rispetto alla data prevista dal contratto, ma l’istituto mutuante in questo caso perderebbe il guadagno degli interessi futuri e per questo c’è una clausola contrattuale che permette l’applicazione di una penale calcolata in percentuale che varia dall’1% al 4% al debito residuo.
Anche nel caso in cui il mutuatario ritardi nel pagamento di una rata l’istituto prevede, da contratto, una penale, rappresentata dall’introduzione del tasso di mora. La quota di interessi della rata, infatti, subisce una maggiorazione che oscilla tra l’1% ed il 4% rispetto al tasso d’interesse applicato.
Se il pagamento ritardato dovesse ripetersi più volte, l’istituto mutuante potrebbe richiedere lo scioglimento del contratto tramite estinzione anticipata.
Fonte: StudioCataldi.it












