mar 31 2010

Errori nel modello 730 – 10: come correggere

Pubblicato da alle 7:24 am in Notizie Finanza

E’ possibile che pur avendo fatto tutto a rigore, si riscontrino degli errori e/o omissioni oltre il termine di presentazione della dichiarazione del Modello 730/2010.

In questo caso, il contribuente può procedere alla correzione con la presentazione del Modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre:

  • un errore od una omissione che comporta un maggior credito od un minor debito d’imposta o un imposta invariata (come oneri detraibili o deducibili non considerati, ritenute non scomputate, detrazioni d’imposta spettanti ma non riconosciute, correzioni di dati, che non modificano la liquidazione delle imposte ma non riguardano i dati del sostituto d’imposta). In questo caso si deve indicare il codice 1;
  • la non corretta indicazione dei dati relativi al Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso si deve indicare il codice 2;
  • un errore od una omissione che comporta un maggior credito od un minor debito d’imposta o non modifica l’imposta e la non corretta indicazione dei dati relativi al Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso si deve indicare il codice 3.

Il Modello 730 integrativo è comunque presentato al CAF anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal Sostituto d’imposta. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate dal Modello 730/2010 originario e quindi non fa venire meno l’obbligo al Sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi d’imposta o trattenere le somme dovute in base al Modello 730-4.

Un altro modo con cui il contribuente può procedere alla correzione di eventuali errori e/o omissioni presenti nel Modello 730 2010, avviene attraverso la presentazione di un Modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

Il Modello Unico può essere presentato entro le scadenze previste per l’anno in corso (dichiarazione correttiva nei termini). Nel caso in cui si riscontri l’errore commesso oltre il termine di presentazione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante un Modello Unico integrativo. Qualora gli errori od omissioni corretti con il Modello Unico comportino un minore credito o un maggiore debito d’ imposta (ad esempio l’omessa o parziale indicazione di un reddito), il contribuente dovrà provvedere ai conseguenti maggiori versamenti d’imposta. Egli potrà avvalersi dell’istituto del "Ravvedimento operoso". Si ricorda che "CAF nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili" non gestisce la compilazione e la presentazione del Modello Unico.

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