mag 06 2009
Decreto Anticrisi difficile da applicare
Le banche ancora oggi incontrano difficoltà nell’interpretare e applicare le norme del Decreto Anticrisi, (decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09), e questo ha causato disagi alle famiglie che non hanno ancora ottenuto le agevolazioni stabilite a vantaggio dei mutui a tasso variabile per l’abitazione principale.
Per questo, il ministero dell’Economia è intervenuto con nuove istruzioni applicative, ad esempio nella circolare 32256, datata 30 aprile 2009, si ribadisce che l’accesso alle agevolazioni è automatico: «Le banche e gli intermediari finanziari, concedono i benefici senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati».
Solo i soggetti non inclusi nell’elenco trasmesso dalle Entrate a ciascuna filiale (coloro che hanno acceso il mutuo dopo il 1° gennaio 2008, per esempio) dovranno presentare alla propria banca, entro il 31 gennaio 2010, un’autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni: mutuo prima casa, a tasso "non fisso", stipulato prima del 31 ottobre 2008. Una richiesta simile, inoltre, «potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco dell’agenzia delle Entrate». In tal caso l’istanza dovrà essere preceduta da una variazione all’elenco da parte dell’Agenzia, su richiesta dell’interessato.
La circolare chiarisce la valuta di accredito del contributo dello Stato in caso di mancanza di un conto corrente e la gestione dei mutui cointestati.
Nel caso di mutuatari titolari di un conto corrente presso la stessa o anche una banca diversa da quella mutuante, il contributo previsto dal decreto legge deve comunque essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata. Se ciò non fosse possibile (perché il mutuatario non ha un conto corrente specifico dal quale effettua i pagamenti), il contributo «deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all’1,38% – corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d’Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 – per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l’effettivo accredito».
Può inoltre accadere che il finanziamento risulti intestato a due o più mutuatari, di cui non tutti soddisfano i requisiti di legge. In questo caso le agevolazioni vengono riconosciute sulla parte della rata «corrispondente alla quota degli intestatari dei requisiti sul totale degli intestatari».
Fonte: IlSole24ore.it












