Rinnovare l’ipoteca

L’art. 2847 del Codice Civile, spiega che il vincolo ipotecario si costituisce mediante iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari. La legge specifica che l’ipoteca "conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se l’iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine".

Per evitare quindi che l’iscrizione ipotecaria perda la sua valenza è interesse del creditore, la banca o l’istituto finanziario, rinnovare l’iscrizione prima dello scadere del periodo indicato che risulta essere pari a venti anni.

Dalla data del rinnovo, che comporta una nuova iscrizione dello stesso grado della precedente, decorre un altro termine di venti anni, che questa volta può essere inferiore purchè espressamente riportato nella nota, e risulta a sua volta rinnovabile.

Il mancato rinnovo non estingue il titolo in base al quale l’ipoteca è stata iscritta, e per questo, il creditore, ai sensi dell’ art. 2848 C.C., può procedere ad una nuova iscrizione d’ipoteca che partirà solo alla data in cui la iscrizione stessa viene effettuata sui Pubblici Registri.

Le spese per il rinnovo della formalità ipotecaria sono a carico del debitore.