Rinegoziazione

La modifica delle clausole del contratto di mutuo stipulato, se prevista, può essere dovuta ad un’esigenza personale del cliente o a nuove opportunità offerte dall’istituto di credito.

Se il cliente sente la necessità di rivedere i termini del mutuo per ricondurre il rimborso del prestito a condizioni più in linea con la propria pianificazione finanziaria (per esempio riducendo l’importo della rata mensile), è possibile rinegoziarlo con la banca, modificandone i termini del contratto di mutuo (durata, tasso di interesse, etc.). Possono rinegoziare il mutuo soltanto i contraenti originari (mutuatario e banca).

Nel rinegoziare il contratto di mutuo, entrambe le parti devono raggiungere una soluzione condivisa; infatti né la banca, né il cliente possono esigere una modifica unilaterale delle condizioni, ad eccezione del fatto che questo non sia espressamente previsto dal contratto.

La rinegoziazione comporta costi minori rispetto all’estinzione anticipata del vecchio mutuo e alla riaccensione di uno nuovo, per cui è da scegliere questa opzione soprattutto se l’esigenza di modificare il mutuo non riguarda condizioni di base.  E’ possibile rinegoziare il mutuo senza spese tramite una scrittura privata, anche non autenticata, cioè senza l’intervento di un notaio o di un altro pubblico ufficiale abilitato, in quanto è sufficiente un accordo scritto tra banca e cliente. Inoltre, rinegoziazione non richiede la corresponsione della penale di anticipata estinzione del vecchio mutuo, se prevista, e consente di mantenere i benefici fiscali già esistenti, come quelli relativi all’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale.

Gli elementi del mutuo più importanti che si possono rinegoziare sono:

  • la tipologia di mutuo; è possibile passare da un mutuo a tasso variabile a uno a tasso fisso per garantire la stabilità del valore delle rate al verificarsi di fluttuazioni dei tassi;
  • il livello del tasso di interesse applicato, rivedendo per esempio la misura dello spread applicato dalla banca in aggiunta al tasso di mercato di riferimento (per esempio l’Euribor o il tasso IRS);
  • la durata del mutuo, passando ad esempio da un mutuo ventennale ad uno trentennale, con il conseguente aumento complessivo degli interessi, ma anche con l’immediata diminuzione dell’importo delle singole rate di rimborso.