Cancellare Ipoteca
Una volta concluso il rimborso di un mutuo, l’ipoteca iscritta a garanzia dell’immobile viene automaticamente estinta.
Fino al 2007 era necessario un atto notarile di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria nel registro della Conservatoria immobiliare, e questo comportava spese aggiuntive a carico del mutuatario.
Le nuove normative entrate in vigore il 3 aprile 2007, hanno previsto che l’ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento si estingue automaticamente e senza spese per il cliente nel momento in cui il mutuo viene estinto, attraverso il pagamento dell’ultima rata del piano di rimborso.
La banca rilascia al cliente una quietanza che attesta la data di estinzione del mutuo e comunica entro 30 giorni dal pagamento dell’ultima rata, l’avvenuto rimborso del prestito alla Conservatoria dei Registri immobiliari che provvederà automaticamente alla cancellazione dell’ipoteca.
Questa procedura può essere utilizzata anche per i mutui estinti prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata. In questo caso però, il cliente deve sapere che il termine dei 30 giorni decorre dalla data della richiesta effettua dal cliente alla banca della quietanza. Tale richiesta deve essere fatta dal cliente per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.