Assicurazione

Nel momento in cui si accende un mutuo casa, la banca o l’istituto di credito possono imporre da contratto che vengano stipulate alcune polizze assicurative che possono riguardare l’immobile per cui si sta richiedendo il mutuo o la tutela delle persone fisiche coinvolte nel contratto.

Tra le principali polizze assicurative che l’istituto di credito richiede nel momento in cui viene stipulato un contratto di mutuo, c’è la polizza sull’immobile interessato, o polizza incendio e scoppio a tutela dell’immobile.

L’assicurazione incendio e scoppio sulla casa, prevista per legge ed obbligatoria quando si ipoteca un immobile, è una garanzia che la banca richiede nell’eventualità che intervengano cause di forza maggiore a mettere in pericolo il denaro dato in prestito al mutuatario. In caso di mancato pagamento del premio annuale di assicurazione, da parte del mutuatario, è la banca stessa, immediatamente informata sull’inadempienza, a provvedere al pagamento del premio in prima persona, onde evitare che la copertura assicurativa decada per mancato pagamento, per poi rivalersi successivamente sul mutuatario.

Tra le altre polizze assicurative che possono accompagnare il rilascio di un mutuo, vi è la polizza vita, e la polizza di invalidità permenente che prevedono solitamente, al verificarsi delle condizioni per cui si sta richiedendo tale assicurazione, che la compagnia di assicurazione invii gli indennizzi direttamente alla banca e che la stessa provveda successivamente ad estinguere il debito residuo del mutuo o a ridurlo. Nell’eventualità che l’indennizzo ecceda il debito residuo, la parte rimanente viene corrisposta al mutuatario, in caso di invalidità permanente, ai familiari o eventuali beneficiari posti sul contratto in caso di decesso dell’interessato.

Un’altra polizza assicurativa che può essere richiesta dalla banca o dall’istituto di credito è la polizza per la perdita del posto di lavoro, dell’impiego, o per l’invalidità temporanea, che prevede un indennizzo risarcitorio direttamenre proporzionale al periodo di persistenza dell’infortunio o del periodo di inattività lavorativa. La compagnia di assicurazioni risarcirà la banca ed eventuali differenze per eccesso o difetto verranno regolate direttamente con il mutuatario.