Agevolazioni prima casa

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa consistono nell’applicazione di aliquote agevolate relativamente alle varie imposte indirette che gravano sulla compravendita degli immobili.

I benefici riconosciuti dal Fisco riguardano gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento:

  • della proprietà;
  • della nuda proprietà;
  • dell’abitazione;
  • uso e usufrutto relativi ad un’unità immobiliare non avente il requisito dell’abitazione di lusso.

Nel caso di vendita soggetta a Iva, il beneficio consiste nell’applicazione dell’Iva agevolata al 4%, purché l’acquirente ha determinati requisiti previsti per legge, nonché nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Nel caso di vendita non soggetta a Iva, il beneficio consiste nell’abbattimento dell’imposta di registro dal 7 al 3%, nonché nell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Si può fruire delle agevolazioni se:

  • l’immobile è ubicato nel Comune nel quale il contribuente ha o stabilisce entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza o nel quale svolga la propria attività (per i contribuenti italiani trasferiti all’estero per ragioni di lavoro: l’unità immobiliare deve essere situata nel Comune dove ha sede o esercita l’attività il datore di lavoro);
  • nel caso di contribuenti emigrati l’abitazione deve essere la prima casa, ovunque sia ubicata, in Italia;
  • nell’atto di acquisto, o nel precedente preliminare, l’acquirente è tenuto a dichiarare di voler stabilire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile (nel caso in cui non vi si trovi già o se non vi svolge la propria attività), di non essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di altra casa di abitazione nel Comune dove è situato l’immobile acquistato e di non essere titolare, nemmeno per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento su altra casa di abitazione acquistata dall’acquirente o dal coniuge con le agevolazioni sull’acquisto della "prima casa".

Si perdono le agevolazioni nel caso in cui il contribuente:

  • ha dichiarato il falso, a meno che ciò non dipenda da eventi successivi non dipendenti dalla volontà dell’acquirente;
  • ceda o doni l’abitazione prima dei cinque anni successivi all’acquisto, a meno che non proceda al riacquisto, entro 1 anno dalla vendita, di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.