marzo, 2010

mar 31 2010

Errori nel modello 730 – 10: come correggere

Pubblicato da Il Conte in Notizie Finanza

E’ possibile che pur avendo fatto tutto a rigore, si riscontrino degli errori e/o omissioni oltre il termine di presentazione della dichiarazione del Modello 730/2010.

In questo caso, il contribuente può procedere alla correzione con la presentazione del Modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre:

  • un errore od una omissione che comporta un maggior credito od un minor debito d’imposta o un imposta invariata (come oneri detraibili o deducibili non considerati, ritenute non scomputate, detrazioni d’imposta spettanti ma non riconosciute, correzioni di dati, che non modificano la liquidazione delle imposte ma non riguardano i dati del sostituto d’imposta). In questo caso si deve indicare il codice 1;
  • la non corretta indicazione dei dati relativi al Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso si deve indicare il codice 2;
  • un errore od una omissione che comporta un maggior credito od un minor debito d’imposta o non modifica l’imposta e la non corretta indicazione dei dati relativi al Sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio. In questo caso si deve indicare il codice 3.

Il Modello 730 integrativo è comunque presentato al CAF anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal Sostituto d’imposta. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate dal Modello 730/2010 originario e quindi non fa venire meno l’obbligo al Sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi d’imposta o trattenere le somme dovute in base al Modello 730-4.

Un altro modo con cui il contribuente può procedere alla correzione di eventuali errori e/o omissioni presenti nel Modello 730 2010, avviene attraverso la presentazione di un Modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

Il Modello Unico può essere presentato entro le scadenze previste per l’anno in corso (dichiarazione correttiva nei termini). Nel caso in cui si riscontri l’errore commesso oltre il termine di presentazione, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione mediante un Modello Unico integrativo. Qualora gli errori od omissioni corretti con il Modello Unico comportino un minore credito o un maggiore debito d’ imposta (ad esempio l’omessa o parziale indicazione di un reddito), il contribuente dovrà provvedere ai conseguenti maggiori versamenti d’imposta. Egli potrà avvalersi dell’istituto del "Ravvedimento operoso". Si ricorda che "CAF nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili" non gestisce la compilazione e la presentazione del Modello Unico.

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mar 30 2010

Modello 730/2010: da chi può essere usato e per quali redditi

Pubblicato da Il Conte in Notizie Finanza

Il modello 730/2010 è stato approvato il 15 gennaio 2010, ed ha introdotto moltissime novità.

I  contribuenti che nel 2010 risultano essere lavoratori dipendenti, pensionati, o comunque percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, si possono rivolgere al proprio Sostituto d’imposta, ad un Centro di assistenza fiscale o presso un professionista abilitato all’invio telematico, per presentare la dichiarazione Modello 730/2010.

Questa, può essere anche effettuata da lavoratori con contratto a tempo determinato, con durata inferiore all’anno:

  • al proprio Sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura dal mese di aprile al mese di luglio 2010;
  • ad un CAF se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2010 e si conoscono i dati del Sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. Qui rientrano anche i dipendenti della scuola con un contratto da settembre 2009 al mese di giugno dell’anno successivo.

Il Modello 730 può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2010 sono risultati essere:

  • lavoratori dipendenti (compresi coloro per cui il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale) o pensionati;
  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • produttori agricoli se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), dell’Irap e dell’Iva.

Il modello 730 può essere impiegato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito possedute nel 2009:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei cosiddetti redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Modello 730/2010, vantaggi per il contribuente:

  • il rimborso o l’addebito dell’imposta IRPEF direttamente sulla busta paga (o sul cedolino della pensione) di competenza del mese di luglio per i lavoratori dipendenti e a partire dal mese di agosto o settembre per i pensionati;
  • l’adempimento di tutti gli obblighi di dichiarazione mediante la semplice consegna ad un CAF del Modello 730/2010;
  • l’apposizione da parte di un CAF del visto di conformità sulla propria dichiarazione dei redditi.

Il modello di dichiarazione modello di dichiarazione 730 da presentare nell’anno 2010 per i redditi del 2009 presenta delle novità nel prospetto “Coniuge e familiari a carico”, nel quadro ‘C’ ? “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”,  nel quadro ‘E’ ? “Oneri e Spese” e nel quadro ‘G’ ? “Crediti d’imposta”.

Tra le novità del modello per l’anno 2010 vi sono:

  • detrazione del 20%, introdotta dal Dl 5/2009, delle spese sostenute per acquistare mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer destinati all’arredo di immobili ristrutturati
  • detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di motori a elevata efficienza e di variatori di velocità,
  • la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione e del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati ai risparmio energetico degli edifici esistenti, e in taluni casi, la possibilità per gli eredi o gli acquirenti di questi immobili di rideterminare il numero delle rate residue,
  • credito d’imposta per i contribuenti abruzzesi colpiti dal terremoto per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto degli immobili danneggiati sia una riduzione del 30% del reddito da locazione o comodato di immobili dati a famiglie le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in seguito al terremoto
  • proroga del bonus del 19% per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
  • detrazione del 19% di cui possono fruire i genitori per le spese di frequenza degli asili nido,
  • la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per l’incremento della produttività di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi;
  • la previsione di una detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso;
  • la proroga della detrazione d’imposta nella misura del 19% per le seguenti spese: spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti, spese sostenute, spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblici locale, regionale e interregionale.

I termini di consegna sono i seguenti:

  • Venerdì 30 aprile 2010: se il modello 730 è presentato al proprio sostituto d’imposta;
  • Lunedì 31 maggio 2010: se il modello 730 è presentato a un C.A.F. o a un professionista abilitato.

Il lavoratore dipendente o il pensionato che ha percepito solo il reddito attestato dal Cud è esentato dal presentare la dichiarazione dei redditi.

Si ricorda inoltre che se si presenta al CAF il mod. 730/10 già integralmente compilato non ci sono costi da corrispondere per il servizio, il CAF deve controllare la documentazione e, se conforme, deve vistarla e inviarla per via telematica all’Agenzia delle Entrate. In caso diverso, il CAF richiederà il pagamento di un compenso in funzione del servizio svolto.

Documenti utili:

 

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