mag
06
2009
Le banche ancora oggi incontrano difficoltà nell’interpretare e applicare le norme del Decreto Anticrisi, (decreto legge 185/08, convertito dalla legge 2/09), e questo ha causato disagi alle famiglie che non hanno ancora ottenuto le agevolazioni stabilite a vantaggio dei mutui a tasso variabile per l’abitazione principale.
Per questo, il ministero dell’Economia è intervenuto con nuove istruzioni applicative, ad esempio nella circolare 32256, datata 30 aprile 2009, si ribadisce che l’accesso alle agevolazioni è automatico: «Le banche e gli intermediari finanziari, concedono i benefici senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati».
Solo i soggetti non inclusi nell’elenco trasmesso dalle Entrate a ciascuna filiale (coloro che hanno acceso il mutuo dopo il 1° gennaio 2008, per esempio) dovranno presentare alla propria banca, entro il 31 gennaio 2010, un’autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni: mutuo prima casa, a tasso "non fisso", stipulato prima del 31 ottobre 2008. Una richiesta simile, inoltre, «potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l’agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell’elenco dell’agenzia delle Entrate». In tal caso l’istanza dovrà essere preceduta da una variazione all’elenco da parte dell’Agenzia, su richiesta dell’interessato.
La circolare chiarisce la valuta di accredito del contributo dello Stato in caso di mancanza di un conto corrente e la gestione dei mutui cointestati.
Nel caso di mutuatari titolari di un conto corrente presso la stessa o anche una banca diversa da quella mutuante, il contributo previsto dal decreto legge deve comunque essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata. Se ciò non fosse possibile (perché il mutuatario non ha un conto corrente specifico dal quale effettua i pagamenti), il contributo «deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all’1,38% – corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d’Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 – per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l’effettivo accredito».
Può inoltre accadere che il finanziamento risulti intestato a due o più mutuatari, di cui non tutti soddisfano i requisiti di legge. In questo caso le agevolazioni vengono riconosciute sulla parte della rata «corrispondente alla quota degli intestatari dei requisiti sul totale degli intestatari».
Fonte: IlSole24ore.it
mag
06
2009
La documentazione richiesta dall’istituto di credito per accendere il mutuo è composta da:
- copia del documento di identità e del Codice Fiscale;
- compromesso d’acquisto e copia del precedente atto di acquisto da parte dell’attuale proprietario ("atto di provenienza");
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi (740/Unico/730 con le ricevute dei versamenti Ilor/Irpef) ed eventuale busta paga o Mod. 101;
- certificati di residenza, stato di famiglia, matrimonio o stato civile libero (eventualmente autocertificati se la banca li accetta);
- certificati catastali (consultazione per partita catastale, planimetria, ecc.) – certificato di abitabilità dell’immobile;
- certificato ’storico ventennale’ per verificare la presenza di passaggi di proprietà per ‘donazione’;
- eventuale domanda di condono con ricevute dei pagamenti.
Fonte: Repubblica.it
mag
05
2009
Se si acquista una casa su cui grava ancora il mutuo sottoscritto dal venditore, l’acquirente può decidere di subentrare al precedente proprietario o al costruttore che all’inizio aveva assunto l’impegno economico.
Questa operazione può risultare conveniente perché si evita di accendere un ulteriore mutuo. Se il precedente proprietario ha già versato una buona parte del capitale, le rate saranno più basse di un mutuo acceso ex novo. Dal prezzo concordato al momento dell’acquisto verrà scalato il costo rimanente del valore dell’immobile.
In tal caso il nuovo intestatario è responsabile verso il creditore (la banca mutuante) anche di tutti gli eventuali debiti lasciati dal vecchio mutuatario. Per questo è fondamentale informarsi prima con la banca circa la regolarità dei pagamenti del vecchio mutuatario. Inoltre, per subentrare al venditore, l’acquirente deve ottenere una sorta di liberatoria da parte della banca.
L’accollo del mutuo avviene alla presenza del notaio contestualmente al passaggio di proprietà e ha validità fin dal momento dell’atto notarile in cui viene reso ufficiale il nuovo mutuatario.
Bisogna comunque accertarsi della presenza o meno di una clausola spesso inserita dalle banche con cui si esclude la possibilità di accollo.
Fonte: LaRepubblica.it
mag
04
2009
Altre garanzie con cui la banca si tutela in caso di inadempimento sono:
Come ulteriore garanzia sulla capacità del titolare del mutuo di pagare regolarmente le rate, la banca richiede a volte la fideiussione da parte di una terza persona, chiamata a far fronte al pagamento delle eventuali insolvenze del richiedente. Si tratta di una prassi formalmente corretta, purché siano determinati i limiti di importo della "garanzia" e la durata della fideiussione.
La banca si accerta che il titolare del mutuo abbia un reddito e un’attività professionale tale da garantire il rimborso della somma anticipata. Oltre alla fideiussione, chi chiede il mutuo può indicare, come garanzia di assolvimento dell’impegno preso, altri beni immobiliari di proprietà o beni patrimoniali di qualsiasi tipo.
Fonte: Repubblica.it