apr
27
2009
Le disposizioni sulla Trasparenza bancaria rappresentano uno strumento per rendere tempestivamente noto al consumatore ogni dettaglio contrattuale.
Nel Foglio Informativo del mutuo, è contenuto il riepilogo delle condizioni contrattuali, che ogni cliente ha diritto di ritirare presso lo sportello bancario prima di sottoscrivere la domanda di mutuo.
Il Foglio Informativo ha un carattere generale riportando le condizioni massime applicabili per quel contratto e non quelle riservate specificamente al richiedente.
Il Foglio Informativo del mutuo è normalmente ripartito nelle seguenti sezioni.
- Informazioni sul finanziatore: quindi i suoi dati identificativi.
- Rischi tipici: è una descrizione dei principali rischi collegati all’operazione.
- Condizioni economiche: il Foglio indica, in questa sezione, il tasso e gli esatti criteri in base a cui può variare, nonché ogni altro onere, commissione, spesa o penale gravanti sul cliente.
- Clausole contrattuali che regolano il mutuo: è il riepilogo delle clausole che non riguardano aspetti economici. Sono riportate, anche in sintesi, quelle relative ai principali obblighi e divieti.
- Legenda: contiene un piccolo vocabolario dei termini tecnici contenuti nel Foglio Informativo.
apr
27
2009
Durante la scelta del mutuo, è bene sapere che nel caso in cui si scelga un mutuo a tasso variabile è utile controllare se nel contratto la banca:
- concede un tasso d’ingresso, cioè un tasso d’interesse basso per le prime rate, destinato in corso di rapporto a diventare molto più alto (il tasso a regime);
- indica con chiarezza il parametro di indicizzazione del tasso d’interesse (Euribor, Libor ecc.) e il margine percentuale di guadagno della banca, lo "spread", da sommare al primo per la definizione del tasso rateale finale;
- prevede un tasso minimo garantito che stabilisce una soglia sopre la quale la percentuale del tasso di interesse non potrà mai salire; è utile sapere che così viene annullato il vero vantaggio dei mutui variabili.
Il tasso d’interesse inizialmente parte da un valore minore rispetto a quello dei mutui fissi, ma al momento della sottoscrizione non sarà possibile conoscere l’esatto importo delle rate successive alla prima, né valutare esattamente l’importo complessivo del prestito. Chi sceglie questa soluzione sa di andare incontro a un rischio, che è quello di dover pagare di più se i tassi aumentano, ma ha anche un potenziale vantaggio, che consiste in rate più leggere con la discesa dei tassi.
Fonte: Repubblica.it
apr
24
2009
Nella scelta del mutuo è importante valutare il tasso di interesse applicato al finanziamento, che determinerà l’entità dell’esborso aggiuntivo rispetto alla somma prestata dall’Istituto erogante.
Il Tasso d’Interesse può essere:
Con il tasso fisso la percentuale degli interessi resta quella concordata al momento della sottoscrizione del mutuo per tutta la durata del prestito, a prescindere dalle oscillazioni del mercato (eventuali rialzi o ribassi). Il tasso fisso è conveniente per chi ha uno stipendio da dipendente. In questo tipo di mutuo il tasso applicato è sempre di almeno 1 o 2 punti più alto rispetto ai prodotti a tasso variabile.
Il tasso variabile è legato alle oscillazioni di determinati indici finanziari, nazionali o internazionali: i "parametri di indicizzazione". I più diffusi sono: l’Euribor, il Rendiob, la Lira Interbancaria e il Libor. La banca applicha all’indice di riferimento lo spread, un margine di guadagno che può variare dall’1 al 2%.
Chi sceglie un tasso misto deve essere a conoscenza del fatto che nella fase iniziale del mutuo è previsto un tasso fisso; dopo un periodo di tempo si trasformerà in variabile. Può accadere anche l’ipotesi inversa, vale a dire una partenza "variabile" trasformata poi in "fissa". In alcuni casi la decisione del passaggio da un tasso all’altro è comunicata dall’intestatario del finanziamento, in altri il tasso si trasforma automaticamente. In questo modo si può continuare a mantenere il tipo di tasso scelto all’inizio anche per molti anni.
Fonte: Repubblica.it
apr
23
2009
Di seguito i termini di presentazione e versamenti prorogati per il modello Unico, il 770, il 730, l’Iva, Ires, Irap:
- Unico: è permanente lo spostamento al 30 settembre del termine per la presentazione telematica di Unico Persone Fisiche, Società di Persone e della dichiarazione IRAP;
- soggetti Ires: per la dichiarazione dei soggetti Ires, i termini slittano dal settimo al nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- dichiarazione 770: entra a regime la proroga al 31 luglio per la presentazione del modello 770 Semplificato;
- dichiarazione 730: fissato un nuovo termine per la presentazione telematica dei modelli 730 da parte dei Caf o degli altri intermediari abilitati, che per il 730 si sposta dal 25 giugno al 15 luglio 2009;
- dichiarazione IVA: spostato anche il termine per la presentazione della dichiarazione annualeIVA in via telematica al 30 settembre;
- acconto Ires e Irap: slitta, poi, al 31 marzo 2009 il termine per l’emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che fissa i termini entro i quali versare la parte di acconto Ires e Irap non corrisposta in seguito alla riduzione di 3 punti percentuali prevista dal decreto legge anticrisi di fine anno;
- Irap: disposta, anche, la proroga di un anno per la regionalizzazione dell’Irap.
(D.L. 30/12/2008, n. 207)
Fonte: Corrire.it